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Repressione e amministrazione penale del nemico

10:40 - February 09, 2026
Notizie ID: 3492371
Iqna - La perdita di autonomia del potere giudiziario in favore di quello politico, l’efficientamento, la centralizzazione e il potenziamento degli apparati, dei metodi e delle tecnologie di controllo e repressione sono una tendenza globale
Repressione e amministrazione penale del nemico

Da Mentinfuga.  Di Francesco Falcolini. La perdita di autonomia del potere giudiziario in favore di quello politico, l’efficientamento, la centralizzazione e il potenziamento degli apparati, dei metodi e delle tecnologie di controllo e repressione sono una tendenza globale.

La traslazione del potere giudiziario, dalla sua collocazione naturale – esercitata dalla magistratura e dall’avvocatura – a una amministrazione prefettizia, emanazione diretta del potere esecutivo, è un processo graduale e stratificato sopravvenuto durante gli ultimi cinquant’anni.
In questo lasso di tempo si è assistito a una somministrazione oculata dello stato d’emergenza, riattivato ciclicamente per evocare un nemico che ogni volta ha assunto un volto diverso e mutevole ma che, in ogni sua forma, ha saputo mobilitare indignazione e paura, serrando i ranghi e alimentando l’intolleranza verso il dissenso e la difformità. Queste ondate successive di allarme hanno consentito al potere di emanare provvedimenti d’urgenza, poi convertiti in legge e stabilmente incardinati nella prassi amministrativa.
L’efficientamento, la centralizzazione e il potenziamento degli apparati, dei metodi e delle tecnologie di controllo e repressione costituiscono una tendenza globale, che ha progressivamente eroso le società democratiche e rafforzato taluni regimi autoritari. Un processo che si è compiuto puntualmente anche in Italia e che è possibile, come esercizio di memoria, osservare nel suo divenire, attraverso la metamorfosi dei rapporti tra i poteri dello Stato e tra questi e le masse, anche mediante l’analisi dei dati disponibili.

I dati sul declino della violenza cruenta in ambito sociale
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Cominciamo con un dato, affidabile e indicativo: nel 1970 (inizio degli “Anni di Piombo” e forte pressione della criminalità organizzata) in Italia si registravano circa 1.100 omicidi; nel 1991 (l’anno della massima offensiva mafiosa) gli omicidi erano 1.916. Nel 2010 e nel 2022 si sono contati rispettivamente 526 e 322 omicidi. Quest’ultima cifra si rivela stabile e indica un tasso dello 0,5 su 100.000 abitanti, tra i più bassi in Europa (per raffronto, i suicidi sono tra 6 e 7 ogni 100.000 abitanti). Il delitto di sangue, oltre a risultare oggi un evento raro, è perlopiù confinato all’ambito domestico-affettivo, circostanza che riduce l’indice di pericolosità sociale a un’occorrenza residuale.
Il drastico declino degli omicidi è il segno di una società che da una forte componente di conflittualità interna (malavita e terrorismo) è passata ad una sostanziale pacificazione degli attriti sociali più cruenti e delittuosi. Questa pacificazione relativa è stata tuttavia accompagnata da due progressioni di segno opposto che hanno contribuito a indebolire gli equilibri democratici: (1) una legiferazione emergenziale progressivamente stratificata e (2) l’aumento della popolazione carceraria.

Negli stessi anni che registrano l’apice e poi il crollo verticale degli omicidi, l’Italia ha subito una progressiva stratificazione di leggi emergenziali che hanno gradualmente sottratto poteri alle procedure ordinarie in ambito giudiziale e limitato le garanzie legali e la disponibilità dei diritti del cittadino, trasferendo sempre più poteri nelle mani dell’esecutivo. Una serie di fenomeni in parte spontanei è stata indirizzata, amplificata e tesaurizzata dallo Stato, fino a costituire il movente strutturale di questo trasferimento di poteri.

Gli anni di piombo.

Durante gli “anni di piombo”, del terrorismo rosso, nero e di Stato, il potere va sviluppando una serie di anticorpi. La “Legge Reale” (L. 152/1975) estende l’uso legittimo delle armi per le forze dell’ordine, amplia il fermo di polizia e limita la libertà provvisoria: è l’atto di nascita della moderna legislazione d’emergenza. Il successivo Decreto Cossiga (D.L. 625/1979) introduce l’aggravante di “finalità di terrorismo”, il fermo di polizia di 48 ore senza immediato avviso al difensore e istituisce la figura del “pentito” (premi per la collaborazione), scardinando l’unicità del trattamento sanzionatorio. È in questo periodo che “terrorismo” e “droga” si trasformano in categorie operative, funzionali all’identificazione e alla schedatura sistematica dei soggetti considerati difformi o irregolari.

Il proibizionismo.

Il proibizionismo sulle sostanze stupefacenti si rivela una strategia vincente, che infetta il tessuto sociale in particolare nella sua componente più turbolenta, i giovani, per poi presentare come antidoto tutta una serie di enti e apparati parassitari, mentre parallelamente lo Stato sviluppa, con l’appoggio della popolazione allarmata, una efficiente rete di controllo e repressione. Sebbene le attuali tecnologie permettano un controllo millesimale negli aspetti più intimi di ogni individuo, il proibizionismo sulle cosiddette “droghe” non è mai stato dismesso ed è ancora attualissimo nelle strategie di potere. Nel suo periodo d’oro è proprio grazie alla “Guerra alla Droga” che si dà vita al Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990 – Jervolino-Vassalli), col quale si inaugura una forma di stratificazione repressiva che nella fattispecie criminalizza il consumo e irrigidisce le pene per lo spaccio, mentre introduce il sistema delle “tabelle” e un regime di sanzioni amministrative che colpiscono l’area dei diritti. Questo impianto genera al contempo un carico giudiziario enorme, spostando il baricentro del sistema penale verso la micro-illegalità e producendo una inefficienza cronica della macchina della giustizia.

L’emergenza antimafia e il “diritto penale del nemico”.

Con l’Emergenza Antimafia, dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio, la legislazione speciale subisce un’ulteriore accelerazione: il D.L. 306/1992 (Legge Martelli-Scotti) introduce l’Art. 41-bis (carcere duro) e l’Art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario (ergastolo ostativo) che danno vita ufficialmente al “diritto penale del nemico”.

La crociata contro l’Islam.

A seguire abbiamo la stagione della guerra al Terrorismo Internazionale (Post-2001). Dopo l’11 settembre il legislatore italiano adatta le norme pensate per le Brigate Rosse al nuovo fenomeno transnazionale: il D.L. 374/2001 introduce il reato di Associazione con finalità di terrorismo internazionale (Art. 270-bis c.p.), la novità è che si punisce l’organizzazione anche se opera all’estero contro Stati esteri; la Legge Pisanu (D.L. 144/2005), in risposta agli attentati di Londra e Madrid, introduce il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo e l’auto-addestramento (anche via web), spostando la soglia della punibilità molto indietro rispetto all’atto concreto, dove il pericolo presunto diventa reato.

La caccia al difforme e la repressione del dissenso.
A partire dall’inizio degli anni Duemila, il tema della “sicurezza urbana” e l’affermarsi di un nuovo securitismo hanno spinto la legislazione emergenziale fuori dal terreno tradizionale della criminalità, per investirne uno più ampio e sociale: immigrazione, marginalità, conflitto, dissenso. I cosiddetti Pacchetti Sicurezza del 2008 e 2009 hanno segnato una svolta in questa direzione, introducendo, tra l’altro, il reato di immigrazione irregolare (in seguito depenalizzato) e ampliando i poteri dei sindaci in nome dell’ordine pubblico.
L’emergenza pandemica ha ulteriormente consolidato questa tendenza. Al di là delle singole misure, ha lasciato in eredità una prassi di governo fondata sull’urgenza permanente e sul ricorso sistematico ai decreti, con un ruolo del Parlamento spesso ridotto alla ratifica di decisioni già prese.
Decreti Sicurezza varati tra il 2018 e il 2019, e le norme più recenti adottate nel 2022–2023, hanno proseguito su questa linea, abbassando la soglia di intervento penale e orientando l’apparato repressivo verso il conflitto sociale, in particolare quello giovanile. Sono state inasprite le sanzioni per forme di protesta come il blocco stradale, ampliati strumenti come il Daspo urbano e introdotti nuovi reati, come quello contro i rave party.
In questo contesto, strumenti di prevenzione nati per fronteggiare fenomeni eccezionali – dalla sorveglianza speciale alle intercettazioni preventive – sono stati progressivamente applicati anche a movimenti antagonisti o ambientalisti radicali. Casi come quelli legati al movimento No TAV o alle azioni di Ultima Generazione mostrano come il confine tra sicurezza e dissenso si sia fatto sempre più sottile, e come l’eccezione tenda a diventare regola.

Populismo penale e DDL 1660.

E arriviamo ai giorni nostri. L’eredità delle leggi speciali antimafia che hanno istituito il “diritto penale del nemico” trova piena applicazione in un emblematico caso di populismo penale, la recente legge 181 del 2 dicembre 2025 sui cosiddetti “femminicidi”.
Il D.D.L. 1660 in discussione al Senato spinge oltre il processo di transizione dalla giustizia fondata sui fatti e gestita dalla magistratura, ad una “giustizia prefettizia” che colpisce preventivamente le difformità e il dissenso, ove il sistema smette di punire ciò che l’individuo ha fatto, orientando la repressione su ciò che l’individuo è o rappresenta. La norma qui muta, da sanzione in dispositivo di normalizzazione sociale, attraverso l’identificazione e il trattamento penale del diverso. I diritti legati alla cittadinanza sono redistribuiti secondo un principio di concessione limitata e transitoria, anche attraverso strumenti tecnologici con funzione di controllo e di certificazione ad azione semaforica, già introdotte durante la gestione dell’emergenza pandemica.
Il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (d.d.l. 1660) agisce riducendo ulteriormente i margini del diritto e criminalizza seguendo una logica di stigmatizzazioni etniche e socialiSono colpiti in particolare immigrati irregolari, mendicanti, senzatetto, nomadi, mentre spoglia i detenuti dei margini residui per rivendicare la propria dignità, e criminalizza l’attivismo e il dissenso, in entrambi i casi colpendo anche le forme di protesta non violenta e pacifica.
La proposta che vorrebbe interdire l’acquisto di schede SIM a cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno mostra la meschinità dell’intento del legislatore, volendo replicare, nello spazio civile, logiche proprie dell’ambito carcerario. Mentre si rivela controproducente sul piano del controllo, sollecita illegalismi tipici dei regimi proibizionisti. Il decreto manifesta i limitati orizzonti xenofobi che lo innervano, giacché, se fosse convertita in norma, andrebbe a colpire accidentalmente anche cittadini di paesi non comunitari di cultura cristiano-occidentale coi quali il legislatore attuale usa rivendicare appartenenza culturale o etnica.

La nuova funzione dell’apparato penitenziario.
Rispetto agli anni Novanta gli omicidi in Italia sono calati dell’80%; in questo stesso arco di tempo i detenuti sono aumentati del 20-25%, mentre le denunce di reato nei due periodi sono equiparabili, oggi in leggero calo.
Si è detto che il grado di civiltà di una società è misurabile osservando i suoi penitenziari.
Nel sistema penitenziario italiano quattro dati percentuali sono rimasti drammaticamente stabili durante i decenni che stiamo considerando: circa un terzo dei detenuti è in carcere per reati di “droga” (spesso piccolo spaccio, una delle percentuali più alte d’Europa); una quota percentuale simile (oggi quasi 20.000 persone) è in carcere senza una sentenza definitiva, la metà in attesa del primo giudizio, l’altra metà attende l’appello o la Cassazione; di nuovo un terzo è rappresentato da detenuti stranieri privi di titolo di soggiorno; infine la popolazione carceraria complessiva rappresenta il 133% della capienza dei penitenziari (sovraffollamento).
Nei decenni passati abbiamo avuto forze politiche, per quanto minoritarie (in particolare i radicali) che hanno monitorato costantemente e regolarmente visitato i penitenziari, combattendo battaglie parlamentari che hanno portato ad amnistie e indulti, resisi necessari a riequilibrare il rapporto capienza-popolazione. Ad oggi l’ultima amnistia risale a vent’anni fa e nel frattempo in politica l’amnistia è diventata un argomento tabù. La condizione dei detenuti è tale che i suicidi in carcere, storicamente 7 volte superiore rispetto alla popolazione “libera”, negli ultimi quattro anni sono drammaticamente aumentati: una persona detenuta oggi ha una probabilità di suicidio fino a 20 volte superiore rispetto a una persona libera.

Il carcere come dispositivo di gestione dell’eccedenza.

La gestione prefettizia del diritto penale agisce direttamente e indirettamente anche sull’ordinamento penitenziario. Il ddl 1660 introduce venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti, e ampliando le pene previste per reati già esistenti. La nuova legge inaugura il reato di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario», prevedendo la medesima forma di criminalizzazione anche nei Cpr (Centri di detenzione amministrativa) in cui sono trattenuti gli stranieri senza permesso di soggiorno, strutture che, per inciso, sono state recentemente poste sotto indagine dalla magistratura per abusi, cattiva gestione e condizioni inumane.
La detenzione è concepita e trattata come una forma di annichilimento e stoccaggio delle eccedenze umane. Non risponde più a un’esigenza di “sicurezza pubblica” (che è garantita come mai prima), ma è una forma di oggettivazione dei soggetti indesiderati, la gestione burocratica, in chiave penale, della indigenza, della marginalità ed oggi anche del dissenso. La legge manifesta il suo spirito là dove, all’interno dei penitenziari e dei Cpr, converte in reato penale, punibile con la «reclusione da uno a cinque anni», la «resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti». Con buona pace dei diritti e della dignità della persona.

 

 

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